lunedì 10 agosto 2009

più famiglia per tutti: una lezione di diritti civili e diritto costituzionale da Venezia

Questo blog sostiene il diritto di qualunque adulto a sposarsi con qualunque altro adulto condivida questa folle intenzione. Senza doverne rendere conto a monsignore. Per questo, la motivazione dell'ordinanza con cui il tribunale di Venezia ha disposto il rinvio della questione di legittimità alla Corte Costituzionale, per accertare il diritto di due nostri concittadini dello stesso sesso a sposarsi, mi pare importante.
Inoltre mi pare una decisione ben motivata.
Inutile dire che spero che Nostro Signore illumini i giudici costituzionali, e che questi facciano ciò che il nostro Parlamento non ha il coraggio di fare...


Nel nostro sistema il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è né previsto, né vietato espressamente. È certo tuttavia che né il legislatore del 1942, né quello riformatore del 1975 si sono posti la questione del matrimonio omosessuale, all'epoca ancora non dibattuta, almeno nel nostro Paese. [...]

D'altra parte, non si può ignorare il rapido trasformarsi della società e dei costumi avvenuto negli ultimi decenni, nel corso dei quali si è assistito al superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia normale, tradizionale e al contestuale sorgere spontaneo di forme diverse, seppur minoritarie, di convivenza, che chiedono protezione, si ispirano al modello tradizionale e come quello mirano ad essere considerate e disciplinate. [...]

Il primo riferimento costituzionale con il quale confrontarsi, suggerito anche dai ricorrenti, è sicuramente quello di cui all' art. 2 della Costituzione, nella parte in cui riconosce i diritti inviolabili dell'uomo (diritti già proclamati dalla Costituzione ovvero individuati dalla Corte Costituzionale) non solo nella sua sfera individuale ma anche, e forse soprattutto, nella sua sfera sociale, ossia, secondo la formula della norma, "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità", fra le quali indiscutibilmente la famiglia deve essere considerata la prima e fondamentale espressione. La famiglia è infatti la formazione sociale primaria nella quale si esplica la personalità dell'individuo e nella quale vengono quindi tutelati i suoi diritti inviolabili, conferendogli uno status (quello di persona coniugata) che assurge a segno caratteristico all'interno della società e che conferisce un insieme di diritti e di doveri del tutto peculiari e non sostituibili tramite l'esercizio dell'autonomia negoziale. [...]

La libertà di sposarsi (o di non sposarsi) e di scegliere il coniuge autonomamente riguarda la sfera dell'autonomia e dell'individualità ed è quindi una scelta sulla quale lo Stato non può interferire, a meno che non vi siano interessi prevalenti incompatibili; ora, nell'ipotesi in cui una persona intenda contrarre matrimonio con altra persona dello stesso sesso il Tribunale non individua alcun pericolo di lesione ad interessi pubblici o privati di rilevanza costituzionale, quali potrebbero essere la sicurezza o la salute pubblica .

L'unico importante diritto con il quale potrebbe eventualmente ipotizzarsi un contrasto è quello dei figli di crescere in un ambiente familiare idoneo, diritto che corrisponde anche ad un indiscutibile interesse sociale. È chiaro tuttavia che tale interesse potrebbe incidere esclusivamente sul diritto delle coppie omosessuali coniugate di avere figli adottivi, diritto che è distinto, e non necessariamente connesso, rispetto a quello di contrarre matrimonio, tanto che alcuni ordinamenti stranieri, come si specificherà più avanti, pur introducendo il matrimonio tra omosessuali, hanno espressamente escluso il diritto di adozione; in ogni caso, nell'attuale ordinamento italiano ogni adozione di minorenni presuppone la valutazione di idoneità affettiva e di capacità genitoriale della coppia (si veda l'art. 6.2 della L. 184/1983), evidentemente funzionale alla valutazione dell'interesse del minore adottando, essendo così esclusa ogni automaticità tra il matrimonio, la richiesta di adozione e la decisione del Tribunale per i minorenni.

Il secondo parametro di riferimento da prendere in esame, strettamente connesso al precedente, è quello di cui all' art. 3 della Costituzione, che vieta ogni discriminazione irragionevole, conferendo a tutti i cittadini "...pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali", impegnando lo Stato a "...rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana..." Essendo, per quanto sopra rilevato, il diritto di contrarre matrimonio un momento essenziale di espressione della dignità umana, si ritiene che esso debba essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle condizioni personali (quali l'orientamento sessuale), con conseguente obbligo dello Stato d'intervenire in caso di impedimenti all'esercizio.

Ne consegue che se lo scopo del principio di cui all'art. 3 della Costituzione è vietare irragionevoli disparità di trattamento, la norma - implicita nel nostro sistema - che esclude gli omosessuali dal diritto di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, così seguendo il proprio orientamento sessuale (né patologico, né illegale), non abbia alcuna giustificazione razionale, soprattutto se raffrontata con l'analoga situazione delle persone transessuali, che, ottenuta la rettificazione di attribuzione di sesso in applicazione della l. 14-4-1982 n° 164 possono contrarre matrimonio con persone del proprio sesso di nascita. [...]

Invero la legge n. 164 del 1982 ha profondamente mutato i connotati dell'istituto del matrimonio civile consentendone la celebrazione tra soggetti dello stesso sesso biologico ed incapaci di procreare, valorizzando così l'orientamento psicosessuale della persona. Con riferimento all'assetto normativo sistematico delineato l'identità di sesso biologico non può essere legittimamente invocata per escludere gli omosessuali dal matrimonio. Se è vero, infatti, che fattore meritevole di tutela è l'orientamento psicosessuale della persona, non appare in alcun modo giustificata la discriminazione tra coloro che hanno naturale orientamento psichico che li spinge ad una unione omosessuale. [...]

D'altro canto, le opinioni contrarie al riconoscimento alla libertà matrimoniale tra persone dello stesso sesso, fatte proprie dall'Avvocatura dello Stato resistente, per giustificare la disparità di trattamento invocano ragioni etiche, legate alla tradizione o alla natura. Si deve tuttavia obiettare che tali argomenti non sono idonei a soddisfare il rigore argomentativo richiesto dal giudizio di legittimità, non solo perché, come si è già messo in luce, i costumi familiari si sono radicalmente trasformati, ma soprattutto perché si tratta di tesi alquanto pericolose quando si discute di diritti fondamentali, posto che l'etica e la natura sono state troppo spesso utilizzate per difendere gravi discriminazioni poi riconosciute illegittime; si pensi alla disuguaglianza tra i coniugi nel diritto matrimoniale italiano preriforma e al divieto delle donne di svolgere alcune professioni, entrambi fondati sulla convinzione che le donne fossero naturalmente più deboli; ancora, nell'esperienza anche attuale di altri Paesi, vanno ricordati il divieto di contrarre matrimoni interrazziali o interreligiosi e la punizione di atti sessuali tra omosessuali anche se privati, giustificati con la contrarietà all'etica, alla tradizione o addirittura alla religione. [...]

Un'ulteriore giustificazione per negare il matrimonio omosessuale è spesso individuata nel disposto dell'art. 29, 1° comma della Costituzione, laddove si afferma che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio", essendosi ritenuto che con tale espressione si sia inteso tutelare il solo nucleo legittimo di carattere tradizionale, ossia l'unione di un uomo ed una donna suggellata dal vincolo giuridico del matrimonio.

In realtà, il significato di tale espressione non è quello di riconoscere il fondamento della famiglia in un non meglio definito "diritto naturale", quanto piuttosto di affermare la preesistenza e l'autonomia della famiglia - come comunità originaria e pregiuridica -, dallo Stato, così imponendo dei limiti al potere del legislatore statale. [...] I Costituenti intesero marcare il confine tra autonomia familiare e sovranità statale, circoscrivendo i poteri del futuro legislatore in ordine alla sua regolamentazione. Regolamentazione che è tuttavia consentita, rectius imposta, ai sensi del 2° comma dell'art. 29 Cost. e di quelli immediatamente seguenti, solo quando si rende necessario un intervento statale atto a garantire i valori, questi sì costituzionalizzati, dell'eguaglianza tra coniugi, dell'unità familiare, del mantenimento, istruzione ed educazione dei figli.

Il fatto che la tutela della tradizione non rientri nelle finalità dell'art. 29 Cost. e che famiglia e matrimonio si presentino come istituti di carattere aperto alle trasformazioni che necessariamente si verificano nella storia, è poi indubitabilmente dimostrato dall'evoluzione che ha interessato la loro disciplina dal 1948 ad oggi. [...]

Le considerazioni che precedono sul significato dell'espressione "società naturale" e sull'estraneità della tutela del "matrimonio tradizionale" alle finalità dell'art. 29 Cost. portano a ritenere prive di fondamento quelle tesi che giustificano l'implicito divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso ricorrendo ad argomenti correlati alla capacità procreativa della coppia ed alla tutela della procreazione. Al riguardo sarebbe, peraltro, sufficiente sottolineare come né la Costituzione, né il diritto civile prevedano la capacità di avere figli come condizione per contrarre matrimonio, ovvero l'assenza di tale capacità come condizione di invalidità o causa di scioglimento del matrimonio, essendo matrimonio e filiazione istituti nettamente distinti. [...]

Ulteriore riferimento costituzionale che rileva nella questione in esame è [...] quello di cui all'art. 117, 1° comma Cost., che vincola il legislatore al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Vengono in rilievo al riguardo, quali norme interposte, innanzitutto gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14(divieto di discriminazione) della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà Fondamentali. [...] Non si devono dimenticare in quest'ambito nemmeno gli atti delle Istituzioni Europee che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali ovvero al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti, atti che rappresentano, indipendentemente dal loro valore giuridico, la presa di posizione a favore del riconoscimento del diritto al matrimonio, o comunque, in termini più generali, alla unificazione legislativa, nell'ambito degli Stati membri, della disciplina dettata per la famiglia legittima da estendersi alle unioni omosessuali. [...]

Infine, si deve prendere atto di come, in linea con tali risoluzioni del Parlamento Europeo e a conferma degli ormai consolidati mutamenti dei modelli e dei costumi familiari, nel diritto di molte nazioni di civiltà giuridica affine alla nostra, si stia delineando una nozione di relazioni familiari tale da includere le coppie omosessuali. In Olanda (l. 1/4/2001), Belgio (l. 1/6/2003) e Spagna (l. 30/6/2005) è stato rimosso tout court il divieto di sposare una persona dello stesso sesso; altri Paesi prevedono un istituto riservato alle unioni omosessuali (ci si riferisce alle Lebenspartnerschaft tedesche e alle registered partnership inglesi) con disciplina analoga a quella del matrimonio, o al quale è stata semplicemente estesa la disciplina matrimoniale, con l'esclusione, talvolta, delle disposizioni inerenti la potestà sui figli e l'adozione (Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Islanda). Fra i Paesi che ancora non hanno introdotto il matrimonio o forme di tutela paramatrimoniali, molti comunque prevedono forme di registrazione pubblica delle famiglie di fatto, comprese quelle omosessuali (Francia, Lussemburgo, Repubblica Ceca).

È sulla base di tutte le considerazioni esposte che il Tribunale è giunto al convincimento della non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, pur parzialmente modificando i parametri di riferimento rispetto a quelli indicati dai ricorrenti, delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c. laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso. [...]

Questo è un ampio stralcio della motivazione dell'Ordinanza del 3 aprile 2009 con la quale il Tribunale di Venezia III° sezione civile ha rinviato alla Corte Costituzionale il "caso" sui matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Il testo completo aggiunge non pareri ma esempi e interpretazioni consolidate di norme e codici nazionali e sovranazionali che avvalorano non solo le tesi di chi sostiene l'esigenza e la piena legittimità della richiesta di parificazione tra coppie composte da persone dello stesso sesso e coppie eterosessuali sposate ma l'esigenza di provvedere al più presto alla rimozione di "ingiustificate discriminazioni" da parte del legislatore.

Una vera e propria lezione di diritto.



questo eccellente post è di queerway.

domenica 9 agosto 2009

Paolo Cirino Pomicino, il passato delle stragi e quelle verità così comode...

In queste settimane siamo stati travolti da un effluvio di interviste sulle stragi di via D'Amelio e di Capaci in cui morirono Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, piene di ricordi sbiaditi che non fanno onore alla verità storicamente accertata.

Luciano Violante, Enzo Scotti, Pino Arlacchi, Oscar Luigi Scalfaro giocando nell'oblio del tempo hanno detto cose che non stanno né in cielo né in terra. A cominciare dal famoso «Non ci sto» scalfariano legato ieri ai fondi neri dal Sisde e oggi, invece, collegato al rifiuto di una trattativa tra mafia e Stato.

BORSELLINO STRAGE

La riapertura delle indagini della Procura di Caltanissetta sulle dichiarazioni di Massimo Ciancimino ha dato il via a una sarabanda di ricordi falsi, naturalmente in buona fede, che rischiano ancora una volta di allontanare la verità che molti sanno e che per paura non dicono diventando così complici di chi tradì la Repubblica a cavallo degli anni Novanta.

Per consentire a ciascuno dei lettori di farsi una propria opinione è bene ricordare i fatti storicamente accertati:

1) sono stati sempre noti i collegamenti negli anni '89-‘93 tra alcuni gradi dei servizi italiani e stranieri e alcuni mafiosi. Dal rapporto riservato e non autorizzato con Totuccio Contorno del prefetto Domenico Sica e del capo della Criminalpol Gianni Di Gennaro, agli uomini che visitarono nel carcere inglese di Full Sutton il mafiosoFrancesco Di Carlo per chiedergli indicazioni sui possibili killer per uccidere Giovanni Falconesino al rapporto con Vito Ciancimino del generale de i carabinieri Mario Mori.

Mentre nel primo e nel terzo caso i rapporti possono inquadrarsi in un lavoro di intelligence per colpire la mafia, nel secondo caso, quello del pentito Di Carlo, gli obiettivi erano di natura mafiosa;

2) nel settembre del 1989 il decreto legge Andreotti-Vassalli allunga il periodo di carcerazione preventiva agli imputati di associazione mafiosa. Il vecchio Pci con Violante fa una tremenda requisitoria contro il governo e vota contro;

VIA D'AMELIO

3) alla fine dell'estate del ‘90, secondo gli accertamenti del pm di Caltanissetta Luca Tescaroli, c'è un contatto tra alcuni capi mafiosi (Totò Riina o Bernardo Provenzano) e un non meglio identificato agente istituzionale per discutere della reazione stragista alla legislazione antimafia dell'epoca;

4) nello stesso anno, Francesco Di Carlo riceve nel carcere inglese di Full Sutton un agente dei servizi siriani, tal Nazzar Hindaw, insieme a quattro persone, tre mediorientali e un italiano. Questi gli chiesero di indicare qualcuno che poteva aiutarli a uccidere Giovanni Falcone. Di Carlo fece il nome di Antonino Gioè, che infatti partecipò alla strage di Capaci, fu arrestato e un mese dopo fu trovato impiccato nel carcere di Rebibbia;

5) il 23 dicembre ‘91 viaggiano casualmente sullo stesso volo Roma-Palermo Luciano Violante eGiovanni Brusca, già all'epoca noto mafioso;

BORSELLINO

6) tre mesi dopo il piemontese Luciano Violante fu capolista a Palermo del vecchio Pci nelle elezioni politiche del 1992 e in quella occasione nasce il movimento della Rete diLeoluca Orlando, che prende in Sicilia il 9% salvo a sparire qualche tempo dopo;

7) il 5 marzo 1992 c'è l'omicidio di Salvo Lima;


8) il 17 marzo 1992 Vincenzo Scotti, ministro dell'Interno, allerta le prefetture di tutta Italia preannunciando un piano di destabilizzazione istituzionale. Questo piano prevedeva attacchi mafiosi e indagini giudiziarie su tutti i leader dei partiti di governo. Quarantotto ore dopo Scotti si rimangia tutto davanti alle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato;

9) il 23 maggio1992 Falcone e la sua scorta saltano in aria;

10) ai primi di luglio ‘92, uno scritto anonimo inviato a tutte le autorità descriveva tutto ciò che poi sarebbe accaduto nei mesi successivi sugli attacchi mafiosi, sulle indagini di Tangentopoli e sull'impunità dei mafiosi pentiti;

11) il 19 luglio '92 Borsellino e la sua scorta saltano in aria in via D'Amelio;

12) nel settembre ‘92 a casa Scotti, non più ministro, il capo della polizia Vincenzo Parisi e il capo di stato maggiore dell'arma dei carabinieri, generale Domenico Pisani, confermarono al neoeletto segretario della Dc Mino Martinazzoli la veridicità dell'informativa del marzo precedente per la quale lo stesso Scotti prima aveva allertato le prefetture e poi ne aveva smentito il valore;

PAOLO BORSELLINO BOMBA LAP

13) nel gennaio del ‘93 viene arrestato Totò Riina;

14) nella primavera del ‘93 arrivano le bombe mafiose di Milano, Firenze e Roma e subito dopo i programmi di protezione incominceranno a scarcerare mafiosi, camorristi e 'ndranghetisti (oltre 3 mila nei dieci anni successivi) così come aveva previsto il documento anonimo del luglio ‘92.

Ultimo dato da ricordare. Pochi giorni dopo la sua morte,Giovanni Falcone doveva incontrare, come è documentato da un telex alla Farnesina, Valentin Stepankov, procuratore generale di Mosca che indagava sull'uscita dalla Russia di ingenti somme di denaro nella disponibilità del Kgb, molti agenti del quale gironzolavano indisturbati per mezza Europa.

QUESTI ALCUNI FATTI.
Adesso un'opinione, una considerazione e un consiglio. L'opinione. La tenaglia fra stragi mafiose (Falcone, Borsellino) e inchieste giudiziarie sui finanziamenti ai partiti di governo ha scansioni temporali e obiettivi troppo simili per non immaginare un "oggettivo" coordinamento tra di loro che produsse effetti devastanti sul sistema politico italiano.

L'accordo, infatti, non fu tra mafia e Stato, ma tra mafia e una parte della politica con l'aiuto di uomini deviati dei servizi italiani e stranieri e delle forze dell'ordine come si leggeva sul documento anonimo del luglio 1992 che Violante imputò ai carabinieri (se fosse vero, ancora una volta l'Arma avrebbe tentato di aiutare la Repubblica).

ATTENTATO VIA D'AMELIO

LA CONSIDERAZIONE.
È molto strano che solo dopo 17 anni Violante dichiari cheCiancimino voleva parlare con lui come gli avrebbe detto il generale Mori. È vero il contrario. Fu Violante a chiedere a Mori di voler sentire alcuni mafiosi tra cui Ciancimino, come dimostrano i verbali del 29ottobre 1992, nell'ambito dell'indagine mafia-politica. Violante era presidente dell'Antimafia e capogruppo Dc in quella Commissione eraVincenzo Scotti.

IL CONSIGLIO.
Le forze politiche abbiano un sussulto di orgoglio e varino una Commissione parlamentare di inchiesta su quegli anni in cui la Repubblica fu tradita e certi servitori dello Stato, come Falcone eBorsellino, pagarono con la vita la lealtà verso la nostra democrazia. E si faccia presto perché annusiamo sotto vento che è in preparazione un altro furibondo attacco alle istituzioni che presiedono alla legalità repubblicana con complicità attive e omissive impensabili e di cui presto torneremo a parlare.

LIBERTA', ISTRUZIONI PER L'USO

Chi ce l’ha la mortifica, chi non ce l’ha combatte per averla

Se oggi, infatti, dovessimo spiegare ad un ragazzo la storia della nostra giovane democrazia, tentando di dare un senso all’evoluzione della politica nel nostro paese, non solo avremmo grandi difficoltà a rintracciare un filo conduttore logico che tenesse insieme il racconto, ma soprattutto non sapremmo come motivare, in questo oscuro presente, ciò che un tempo chiamavamo passione civile, ovvero la forte spinta che ci portava, noi giovani di un’altra generazione, a misurarci nella grande sfida degli ideali, come oggi fanno i ragazzi iraniani, seppure in condizioni più difficili.

Se è vero che ogni generazione ha bisogno di maestri, nonché di esempi per formarsi e distinguersi dalle generazioni che l’hanno preceduta, fino a costruire una propria certa identità che diventa risorsa umana, individuale e collettiva, necessaria per la crescita di un paese, il quadro che oggi si presenta ai nostri occhi è desolante.

Volutamente, in questi mesi, non abbiamo mai scritto una riga sulla campagna condotta da Repubblica sulla vita privata di Berlusconi, e questo non certo per connivenza con quanto scritto da altri o per distacco dalla vicenda in questione, ma più semplicemente per un senso amarissimo e desolante di disgusto che credevamo – ahimè ingenuamente – avrebbe prima o poi colto gli stessi estensori di certe notizie, inducendoli finalmente a fermarsi. Questo non è accaduto, e dunque siamo ormai all’apoteosi del pecoreccio, al trionfo della violazione di ogni civile norma di buongusto prima ancora che della privacy, all’epitome della volgarità mediatica sublimata in moralismo d’accatto, poiché gli stessi tromboni che a suo tempo difesero Bill Clinton sostenendo che non si poteva giudicarlo per la sua vita privata, da mesi sguazzano nella stessa melma con un investimento di energie, mezzi e spazi certamente degno di miglior causa. Se non fosse che la lobby che sostiene questa campagna diffamatoria ritiene che la miglior causa sia questa, ovvero abbattere l’avversario con ignominia.

Ma quello che davvero ci allarma, in questa avvilente progressione da caduta dell’Impero, è la generale assenza di una risposta sana e democraticamente convincente, nonché convinta, alla marea di fango che ci sta sommergendo, come se l’organismo civile di un intero paese non fosse più in grado di produrre anticorpi robusti in grado di difenderlo dall’attacco del devastante virus della contumelia di bassa lega. Non vediamo, né udiamo, da nessuna parte politica ed istituzionale, la sia pur minima reazione morale, etica, né tantomeno ideologica, a questa operazione mediatica che in realtà, ed è bene dirlo a chiare lettere, non è solo e soltanto un attacco mediocre alla figura del Premier, ma è una offensiva volta a minare le radici stesse della nostra convivenza civile e democratica. Se infatti, le forze che compongono la maggioranza di governo, non sanno andare al di là di una difesa d’ufficio del proprio leader – e quanti, in fondo, sperano in una caduta che li avvantaggi?! – mostrando così la propria intrinseca debolezza, insita nelle ragioni stesse della coalizione, nelle risibili motivazioni di troppe vanesie candidature che hanno creato una classe politica debolissima perché non forgiata sul merito ma solo sull’immagine, l’opposizione è ormai agonizzante e si dissangua quotidianamente per propria stessa mano, vittima dell’aberrante meccanismo che ha messo in moto per manifesta debolezza. La sinistra elitaria e snob delle Fondazioni e dei Circoli culturali, quella che per decenni ha vantato una presunta superiorità morale facendone un’arma rivolta contro l’avversario, muore della proprio inanità, sfinita dalla mancanza di idee, svuotata di ogni valore vitale, convinta – fatalmente convinta – che tirando fango riuscirà a restare quantomeno in trincea un minuto di più del proprio antagonista, senza avvedersi, ancora oggi, che l’inizio della propria fine non l’hanno decretato nè Berlusconi né il berlusconismo, ma la propria endemica incapacità di ripensarsi, di ridisegnarsi, di ricostruirsi dopo essere uscita disfatta dalle macerie del muro di Berlino.

Questo dunque oggi dovremmo dire ad un giovane, in Italia si può solo scegliere se stare con Repubblica, e dunque aiutare a tirare fango, o stare con Berlusconi, e dunque coltivare il mito della giovinezza e della bellezza come unica via per conquistare il potere. Un insegnamento alquanto avvilente, ci pare. E nell’impossibilità di offrire qualcosa di moralmente più valido, ci sentiamo solo di invitare i giovani a guardare all’Iran: lì un popolo lotta per i diritti fondamentali, per la libertà di essere, esprimersi, votare e vivere secondo la propria coscienza. Il loro Dio li aiuti a vincere questa battaglia ma, soprattutto, a fare un uso migliore della libertà, una volta conquistata. Noi non ne siamo stati capaci, e dunque stiamo qui a farci sommergere dal fango nell’afa estiva di un non-paese qualunque.

venerdì 31 luglio 2009

Buone vacanze

Un altro anno lavorativo finisce.
È agosto il vero capodanno, e io ci arrivo abbastanza sfatto.
Domani si parte per un po’ di mare, pochino, poi si torna a Milano, poi un po’ di colonia per i gattini, sperando di recuperare qualche energia.

Buone vacanze a tutti


domenica 19 luglio 2009